3 novembre 2003 – Pesca: leggi e regolamenti vigenti sul naviglio.
Agli effetti della legge 14 luglio 1965, n.963 e del relativo regolamento approvato in data 2 ottobre 1968, n.1639, che disciplinavano la pesca marittima, l’attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.
La pesca professionale è l’attività economica destinata alla produzione, per lo scambio degli organismi viventi e non, animali o vegetali, catturati nelle acque del mare, ed esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca in relazione alla pesca professionale la legge distingue 6 categorie di navi:
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca sono atte alla pesca oltre gli stretti od oceanica;
2) navi che, per l’idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per l refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea d’altura:
3) navi che, per l’idoneità alla navigazione costiera, e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera locale;
4) navi che, per l’idoneità alla navigazione litoranea, e per dotazione di attrezzi da pesca, sono
atte alla pesca costiera locale;
5) navi galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
navi che, per l’idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l’esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
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