13 dicembre 2003 – Pesca: le autorità per le acque interne e i diritti del pescatore.
Il Ministro per le politiche agricole, sentiti il Prefetto, la Commissione provinciale di pesca e il Comitato permanente della pesca, dichiara con suo decreto, quali sono in ciascuna provincia le reti e gli altri attrezzi da pesca permessi; esso stabilisce pure le misure massime di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con l’unione o con il collegamento di parecchie reti o parti di esse. La pesca con la canna e con la lenza a mano è permessa in ogni tempo nei laghi, salvo restrizioni di tempo e di luogo a tutela della pescosità.
Qualora siano pescati prodotti dei quali è vietata la pesca, gli stessi non possono essere oggetto di compra-vendita, e nemmeno di smercio nei pubblici esercizi, eccettuati i primi tre giorni dalla inibizione di pesca.
La legge dispone che di regola nelle acque pubbliche o parti di esse, non soggette a diritti esclusivi di pesca, il primo occupante di un posto per l’esercizio della pesca ha diritto di mantenervisi per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordini di cui è munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente eseguita la pesca, sia con la presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati all’occorrenza da segnali: nessuno può impedire ad altri l’occupazione di un posto abbandonato, ancorché sia ingombrato da barche, ancore o altri segnali.

Categorie: Mare e Pesca

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