8 novembre 2003 – Pesca: l’assegnazione del naviglio alle categorie della pesca professionale.
L’assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all’atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti; contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al ministro per la Marina Mercantile.
La legge stabilisce che: la pesca locale si esercita nelle acque marittime sino a una distanza di 6 miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.
La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
La pesca d’altura si esercita nelle acque del Mediterraneo con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti con navi di prima categoria.
Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
L’esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all’iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi delle imprese di pesca, istituito presso le Capitanerie di porto, ed al rilascio della relativa licenza.
E’ proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, nonché con l’uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è vietato il gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono altresì vietati la raccolta ed il commercio degli animali così storditi od uccisi.

Categorie: Mare e Pesca

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