8 dicembre 2003 – Pesca fluviale e lacuale.
Per questi tipi di pesca sono dettate particolari disposizioni visto che l’ambiente dove si esercita sono acque dei torrenti, fiumi , canali e fossi che sboccano in mare con foce libera, sino al punto in cui comincia la miscela delle acque dolci con quelle salse. La legge fa divieto di collocare in dette zone apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire dl tutto il passaggio del pesce.
E’ vietato esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d’acqua o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili, muri, murere, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse, e impianti simili, oppure smovendo il fondo delle acque.
Se per altri scopi, e tra essi anche quello della piscicoltura, è necessario procedere al prosciugamento di bacini o corsi d’acqua, compresi i canali e i navigli, tanto pubblici quanto privati che si collegano con le acque pubbliche, è fatto obbligo di darne avviso al presidente della giunta provinciale; in ogni caso, durante la cosiddetta asciutta, completa o incompleta, la pesca in detti luoghi è proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi.

Categorie: Mare e Pesca

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