23 novembre 2003 – La pesca subacquea, le norme.
E’ consentita con o senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo se a fine personale o di pescatori sportivi. Il suo esercizio è vietato:
1) a distanza inferiore a 500m dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
2) a distanza inferiore a 50m dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
3) a distanza inferiore a 200m dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
4) a distanza inferiore a 200 m dalle navi ancorate fuori dai porti;
5) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.
La legge fa obbligo al pescatore subacqueo in immersione di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300m, se il pescatore è accompagnato da un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante.
La legge prescrive altresì che il pescatore subacqueo operi entro un raggio di 50m dalla verticale del natante appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In periodo notturno il segnale deve essere costituito da una luce gialla intermittente visibile ad una distanza non inferiore ai 300m. E’ fatto divieto di tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.3 agosto 2004 – Pesca: l’uso degli attrezzi nella pesca sportiva.
L’uso degli attrezzi, individuali e non, per la pesca sportiva è subordinato alle seguenti condizioni:
a) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di 4 lenze a traino per la pesca d’altura delle grandi specie migratrici;
b) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione parancali leggeri e sospesi, per la pesca costiera, con più di 300 ami; o aparangali prostrati con più di 250 ami;
c) non possono essere usate reti a strascico, rimorchiate da navi, né a margini molli con divergenti, né a margini rigidi quali carpasfoglia, rabbio, cajola, rapido, con armatura di bocca di lunghezza superiore a 1,50m.ovvero quali gargamella o angamello con il semicerchio di diametro superiore ad 1 m.;
d) non possono essere usate altresì reti a strascico tirate a mano da terra con sacco di lunghezza superiore a8m. e braccia di lunghezza superiore a 40m.;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di 6 nasse.
L’uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è subordinato ad autorizzazione che ha la durata di un anno rilasciata dall’autorità marittima. La legge dispone che il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 15kg; più di 3 cernie a qualunque specie appartengono; e più di 4 esemplari di grandi specie migratrici per ogni lenza a traino calata dall’imbarcazione. Nell’esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo le navi destinate a scopo di diporto.

Categorie: Mare e Pesca

0 commenti

Lascia un commento

Segnaposto per l'avatar

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *