3 dicembre 2003 – La pesca subacquea, le norme.
E’ consentita con o senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo se a fine personale o di pescatori sportivi. Il suo esercizio è vietato:
6) a distanza inferiore a 500m dalla spiaggia frequentata da bagnanti;
7) a distanza inferiore a 50m dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;
8) a distanza inferiore a 200m dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
9) a distanza inferiore a 200 m dalle navi ancorate fuori dai porti;
10) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo.
La legge fa obbligo al pescatore subacqueo in immersione di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300m, se il pescatore è accompagnato da un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante.
La legge prescrive altresì che il pescatore subacqueo operi entro un raggio di 50m dalla verticale del natante appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione. In periodo notturno il segnale deve essere costituito da una luce gialla intermittente visibile ad una distanza non inferiore ai 300m. E’ fatto divieto di tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
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