18 novembre 2003 – La pesca scientifica e quella sportiva.
La pesca scientifica. E’ l’attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata da istituti riconosciuti o da ricercatori autorizzati. Ai fini della pesca scientifica e tecnologica la legge distingue 2 categorie di navi:
1) navi-ricerca, permanentemente utilizzate dagli istituti scientifici riconosciuti;
2) navi temporaneamente utilizzate dagli istituti scientifici riconosciuti e da ricercatori autorizzati. L’utilizzazione delle navi predette è subordinata all’autorizzazione del ministero della Marina Mercantile, ed il personale scientifico, tecnico e ausiliario relativo deve essere munito di apposito documento rilasciato dal medesimo ministero.
La pesca sportiva. E’ l’attività esercitata a fine di diletto, senza scambio del relativo prodotto. La legge enumera gli attrezzi individuali consentiti per la pesca sportiva:
1) reti da raccolta: coppo e bilancia;
2) reti da lancio: giacchio;
3) lenze fisse: canne a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, filaccioni, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefapolidi;
4) lenze a traino di superfice e di fondo;
5) altri strumenti ed apparecchi: battelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo e fucile lancia arpione per cetacei, fiocina a mano, canna per cefalopodi, rastrello da usarsi a piedi.
Sono considerati attrezzi non individuali:
1) le reti da posta fisse;
2) le reti a strascico;
3) i parancali fissi o derivanti, da superficie o da fondo;
la bilancia.

Categorie: Mare e Pesca

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