FNSI informa del 19 maggio 2016 -Due sentenze importanti.1)anche i pubblicisti hanno l’obbligo di versare i contributi all’Inpgi. 2)Il tribunale di Roma conferma: il giornalista dell’ufficio stampa pubblico va assicurato all’Inpgi .

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SENTENZE | 19 Mag 2016 – Giornalisti, la Cassazione conferma: anche i pubblicisti hanno l’obbligo di versare i contributi all’Inpgi Il giornalista iscritto all’albo deve versare i contributi previdenziali all’Inpgi. Anche se si tratta di un pubblicista e anche se i redditi per i quali i contributi vanno pagati derivano da attività occasionale. In una recente sentenza la Corte di Cassazione torna a confermare: tutti gli iscritti all’Ordine che svolgono lavoro giornalistico devono iscriversi alla gestione separata dell’istituto.
La sede della Corte di Cassazione a Roma (Foto: Alvesgaspar via Wikimedia Commons)
Il giornalista iscritto all’albo deve versare i contributi all’Inpgi. Anche se si tratta di un giornalista pubblicista. Anche se i redditi sui quali vanno pagati i contributi derivano da attività occasionale. In questo caso vale anche l’obbligo di iscrizione alla gestione separata della cassa previdenziale di categoria. Lo ha di recente ribadito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso presentato da un giornalista pubblicista che si opponeva alla condanna, confermata in Appello, al pagamento dei contributi arretrati richiesti dall’ente. «Come questa Corte ha già avuto modo di affermare – si legge nella sentenza – il giornalista pubblicista ha l’obbligo di contribuire alla “gestione separata” dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) se è iscritto nell’elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale». Con l’iscrizione all’albo, precisa ancora la Suprema Corte, si realizzano infatti le condizioni per lo svolgimento di un’attività, quale quella del pubblicista, che può assumere contenuti molteplici, anche per ciò che attiene il relativo impegno lavorativo, del tutto rimesso alla discrezionale valutazione dell’interessato, «e non casualmente, pertanto, la legge connette a tale iscrizione, che costituisce un atto volontario del professionista, l’obbligo di contribuzione nelle forme della gestione separata, alla sola condizione dell’assenza di un vincolo di subordinazione». Nel motivare la decisione, la Corte rileva, infine, la coerenza della situazione giudicata con la norma del decreto legislativo 103 del 1996 che prevede «per evidenti fini di solidarietà di categoria, ed analogamente a quanto stabilito per altre casse dei liberi professionisti, il versamento di una contribuzione minima annuale, dovuta, quindi, a prescindere dall’entità del reddito prodotto e dalle caratteristiche, anche solo occasionali, della prestazione». Questa sentenza ripropone il problema dei circa 50mila iscritti all’Ordine dei giornalisti che non risultano titolari di una posizione previdenziale all’Inpgi. Alcuni Ordini regionali, in applicazione della legge e in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, hanno avviato le procedure di cancellazione dei giornalisti non iscritti all’Inpgi, nell’ambito dell’attività di revisione degli elenchi prescritta dalla legge. @fnsisocial

SENTENZE | 14 Mag 2016 – Il tribunale di Roma conferma: il giornalista dell’ufficio stampa pubblico va assicurato all’Inpgi Il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del Comune di Caltanissetta che si rifiutava di versare all’Inpgi i contributi previdenziali del giornalista dell’ufficio stampa. Riconosciuta la natura giornalistica del lavoro svolto, la giudice ha invece confermato l’obbligo di assicurare alla cassa professionale il collega dipendente dell’ente. Che il datore di lavoro sia ente pubblico territoriale o imprenditore, i contributi da lavoro giornalistico vanno all’Inpgi.
Il tribunale conferma: il giornalista dell’ufficio stampa pubblico va assicurato all’Inpgi
Ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese processuali. Oltre alla conferma di quanto previsto dal decreto ingiuntivo “avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 18.293,00 in favore dell’Inpgi a titolo di contributi obbligatori omessi”, relativi ad un rapporto di lavoro di tipo giornalistico intercorso da novembre 2010 a fine luglio 2014.
Soccombente: il Comune di Caltanissetta. Secondo il quale il giornalista impiegato nell’ufficio stampa dell’ente non svolgeva mansioni giornalistiche e dunque all’Inpgi non andavano versati i contributi previdenziali e al tribunale non andava riconosciuta l’applicazione di un decreto ingiuntivo del 10 luglio 2015.
Nelle motivazioni della sentenza, pubblicate sul sito dell’Associazione siciliana della stampa, la giudice Ida Cristina Pangia del tribunale di Roma ha invece riconosciuto la natura giornalistica del lavoro svolto dal dipendente dell’ente, la “continuità dei servizi” e “l’apporto creativo profuso” nell’elaborazione di notizie e comunicati stampa.
Da qui la necessità di ribadire l’obbligo di assicurazione del giornalista all’istituto previdenziale di categoria e la conferma del principio che anche nel caso di prestazioni di lavoro giornalistico rese dal dipendente di un ente locale “il rapporto di lavoro ed il conseguente rapporto contributivo debba essere regolato secondo i principi di diritto comune (ivi compresa l’applicazione del Cnlg e l’iscrizione all’Inpgi)”.
Nel motivare la sua decisione, la giudice richiama inoltre alcune sentenze della Corte di Cassazione per ricordare, ad esempio, l’obbligo di iscrizione all’Inpgi per i giornalisti impiegati alle dipendenze di un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall’editoria, assuma un iscritto all’Ordine professionale per svolgere mansioni di carattere giornalistico.
O ancora il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato “privatizzato”, non potendo essere stabilito per legge, deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva.
da: FNSI Comunicazione [fnsi@fnsicomunicazione.dg01.it]


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