Il tribunale di Torino è intervenuto per bloccare la vendita del pane ad un solo centesimo di euro in 11 supermercati torinesi perché configura un atto di concorrenza sleale. Lo ha reso noto l’Unione nazionale dei consumatori giudicando anomalo il fatto che si possano tranquillamente aumentare i prezzi ma non diminuirli. Si è fatto rilevare che il ricorso è stato presentato dai panificatori locali ma l’Unione ha ribattuto che le vendite sottocosto sono ammesse e disciplinate e non è previsto alcun limite al prezzo, tranne il fatto che deve essere inferiore al costo sopportato dal venditore, sotto pena di una sanzione fino a 3098 euro. In questo caso dicono quelli dell’Unione, “se la vendita sottocosto, sia pure al prezzo simbolico di 1 cent è un atto di concorrenza sleale, allora è inutile che sia stata disciplinata e c’è da chiedersi se ora saranno i tribunali a stabilire se un prezzo è stato ribassato troppo. In sostanza, sostengono ancora i rappresentanti dei consumatori, il pane potrebbe essere venduto anche a 100 euro, perché nessuna norma europea o italiana prevede un limite ai prezzi esorbitanti che possono essere aumentati a piacere senza che nessun tribunale possa intervenire, ma a quanto pare non possono essere ribassati altrettanto a piacere”. Ma la decisione del tribunale potrebbe avere un’altra motivazione che giustificherebbe appieno l’intervento contro il ribasso del prezzo del pane. In realtà il principio del divieto di vendita sottocosto sta nel fatto che, nonostante l’immediato vantaggio per il consumatore, in prospettiva chi vende sottocosto, se ha le spalle larghe e solide, può portare alla rovina i concorrenti e diventare padrone del mercato. E non solo del pane, ma potrebbe accadere con altri articoli dove una catena di vendita abbassa anche per mesi i suoi prezzi sugli articoli al punto da costringere piccoli venditori a chiudere bottega. Non è il caso dei supermercati torinesi che hanno dichiarato di aver fatto questa vendita “promozionale” al solo scopo di poter vendere anche gli altri prodotti. La vendita sottocosto, ad ogni modo, è ammessa ed è disciplinata dal regolamento del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2001 secondo il quale è vietata se chi la pratica ha almeno il 50% della superficie di vendita del settore esistente nella provincia. Ora gli 11 supermercati, probabilmente assomano questa superficie e il tribunale è potuto intervenire. Ma all’articolo 2 dello stesso regolamento è previsto che è comunque possibile effettuare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Quindi anche del pane, come del pesce della carne, ecc.


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