L’etichetta, uno strumento per la tutela del consumatore

Indicazioni:
– Denominazione di vendita e ingredienti
– Altre indicazioni
– Le frodi più frequenti

L’etichetta, uno strumento per la tutela del consumatore

L’etichettatura di un prodotto alimentare ha, per il consumatore, una importante funzione di tutela, informandolo sul prodotto che sta acquistando e consentendogli di scegliere quello che è maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Le norme concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari tendono ad esser analoghe nell’ambito dei Paesi dell’ Unione Europea. L’etichettatura è l’insieme delle indicazioni riportate non solo sull’etichetta apposta sul prodotto, ma anche sull’imballaggio o sul dispositivo di chiusura. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un prodotto alimentare non devono: – indurre in errore l’acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità, composizione, e luogo di origine del prodotto;
– evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono;
– attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, nè accennare proprietà farmacologiche. Molte forme di pubblicità insidiose ed ingannevoli si concretizzano aggiungendo in etichetta delle aggettivazioni atte ad esaltare indebitamente un prodotto: – “genuino” per un formaggio, “naturale” per un miele, come se fosse lecito produrre le corrispondenti tipologie “adulterato” o “artificiale”;
– non si può indicare in etichetta che una grappa “fa digerire” o qualificare un miele “iperenergetico, indicatissimo nello sport e nel superlavoro”.

Pur essendoci norme specifiche per alcuni alimenti, i prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore riportano, in italiano, le indicazioni riportate nei paragrafi che seguono.

Indicazioni: denominazione di vendita e ingredienti.

La denominazione di vendita.
E’ la denominazione prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o il nome consacrato da usi e consuetudini o una descrizione della merce; non può essere sostituita da un nome di fantasia o da un marchio di fabbrica. L’elenco degli ingredienti.
Devono essere riportati in ordine di quantità decrescente. Anche se gli ingredienti non vengono espressi in percentuale, l’elencazione fornisce utili informazioni per individuare la presenza di sostanze più o meno gradite e per effettuare un confronto fra prodotti analoghi; per capire, dalla posizione che un componente occupa, se un alimento ha un certo sapore perchè contiene quella sostanza o solo l’aroma. Tra gli ingredienti sono compresi gli additivi, sostanze chimiche per lo più prive di valore nutrizionale, che hanno lo scopo di garantire la conservazione o di conferire particolari caratteristiche agli alimenti. Alcuni additivi (coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti ecc.) vengono designati con il nome della categoria, cui segue il nome specifico o il corrispondente numero CEE (es. “antiossidante: acido L-ascorbico o E 300”). Le sostanze aromatizzanti vengono designate in etichetta come “aromi naturali” o “aromi” (di origine sintetica).

Altre indicazioni

– La quantità netta.
E’ importante controllare la quantità netta contenuta nell’unità di vendita, rapportandola al prezzo, per non avere, da grandi confezioni … piccole sorprese! – Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
La dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il …” è la data di preferibile consumo (o termine minimo di conservazione) fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione. La dicitura “Da consumarsi entro il …” è il termine perentorio entro il quale il prodotto deve essere consumato ed è obbligatorio per i prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico; l’alimento non può assolutamente essere posto in vendita dopo tale data di scadenza. Il termine minimo di conservazione e la data di scadenza restano validi se il prodotto è adeguatamente conservato (in ambienti adatti, alle temperature previste, lontano da fonti di calore, in luoghi asciutti): in caso contrario i processi di alterazione possono essere sensibilmente accelerati e l’alimento potrà risultare “avariato” anche molto prima di quanto previsto. – Il nome e la sede del produttore o del confezionatore. – La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento.
Tramite l’etichetta il consumatore può conoscere il nome e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore di un alimento; a volte il nome dell’operatore è sostituito da un marchio depositato. Va sempre indicata la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. – Un numero di identificazione del lotto.
La dicitura che consente di identificare il lotto di appartenenza di un prodotto è leggibile sulla confezione in forma di numero a più cifre o in forma alfanumerica ed è preceduto dalla lettera “L”; altre volte tale iscrizione è sostituita dal giorno e dal mese del termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza. Prodotti contraddistinti dal medesimo numero di lotto hanno le stesse caratteristiche. Il lotto può essere utile per l’individuazione delle partite non conformi, da ritirare dal commercio. – Le modalità di conservazione e utilizzazione. – Le istruzioni per l’uso. – Il luogo di origine o di provenienza.
Sono menzioni obbligatorie solo se:
– è necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto o, per alimenti di uso non comune, è indispensabile specificarne le modalità di impiego;
– l’omissione del luogo di origine o di provenienza può indurre in errore l’acquirente.

Le frodi più frequenti

– Dichiarazioni false in merito alla provenienza, qualità, composizione, caratteristiche, etc. di un alimento.
– Indicazioni ingannevoli ed insidiose, atte a magnificare indebitamente un prodotto e le sue caratteristiche.
– Mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati: assenza o minor contenuto di quelli di pregio.
– Mancata elencazione di quelli “indesiderati” (es. conservanti) o di minor valore (es. oli di diversa natura).
– “Manipolazioni” della data di scadenza o di preferibile consumo.

(da www.politicheagricole.it)


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